Spesso mandanti si rivolgono a noi per farsi assistere in occasione dell’acquisto della loro nuova proprietà immobiliare. Tuttavia, spesso questo avviene soltanto dopo aver già deciso di acquistare un determinato immobile.
In quel momento, sovente è già stato firmato l’incarico al mediatore immobiliare, definendo così l’importo della provvigione e la data di pagamento della stessa.
Tuttavia, anche se non è stato firmato un incarico per iscritto, sia il venditore che l’acquirente possono comunque essere debitori di una provvigione. Questo può accadere se il negozio viene concluso con l’assistenza del mediatore, ad esempio stabilendo questi un contatto tra le due parti e accompagnando lui le trattative contrattuali.
In assenza di accordo con il mediatore, la misura della provvigione è determinata per legge a) dalle tariffe vigenti, b) dalle consuetudini e infine c) dal Giudice secondo equità.
L’ammontare della provvigione dovuta è stabilita, per un determinato territorio, dalla commissione della Camera di Commercio locale. In Alto Adige, ad esempio, attualmente la provvigione dovuta per attività di intermediazione immobiliare ammonta al 2% del prezzo di acquisto, dovuta da ciascuna parte contraente (https://www.camcom.bz.it/de/dienstleistungen/handelsregister/berufsbef%C3%A4higungen/makler/maklerprovision). Per evitare spiacevoli sorprese, è quindi consigliabile farsi consigliare fin dall’inizio da un legale, e non soltanto per la verifica del contratto di compravendita.
All’occorrenza, gli esperti di diritto immobiliare del nostro studio sono a vostra disposizione a Bolzano, Merano e Bressanone.