Perché l’assemblea dei comproprietari di un condominio sia valida, tutti i comproprietari devono essere convocati tempestivamente e correttamente. Ciò significa che i comproprietari devono ricevere un invito almeno cinque giorni prima dell’assemblea, contenente informazioni su luogo, data, orario e ordine del giorno. Di norma, l’invito viene inviato dall’amministratore del condominio.
Per garantire che i comproprietari abbiano effettivamente ricevuto l’invito, questo deve essere notificato in modo tale da poterne provare la ricezione. I metodi di notifica abituali e legalmente riconosciuti sono:
- Lettera raccomandata
- Posta elettronica certificata (PEC)
- Fax
- Consegna a mani
L’invito tramite e-mail o SMS non è previsto dalla legge! Se ed a quali condizioni un tale invito possa essere considerato valido – ad esempio se è previsto dal regolamento condominiale o se i comproprietari accettano esplicitamente questa modalità – è oggetto di dibattito.
Se l’invito non viene effettuato correttamente, le delibere dei condomini possono essere impugnate dai comproprietari. Tuttavia, se si procede in tal senso il primo passo non è un’azione giudiziale, ma prima è necessario un procedimento di mediazione. Di norma, il termine per avviare tale procedimento è di 30 giorni, a partire dal giorno dell’assemblea condominiale o – se il comproprietario interessato non ha partecipato alla riunione – dal giorno in cui riceve il verbale dell’assemblea. Un invito irregolare viene sanato se i comproprietari sono comunque venuti a conoscenza della riunione e vi partecipano senza contestare l’invito.
Un invito corretto è essenziale per garantire la validità delle decisioni dall’assemblea condominiale. Se i comproprietari non vengono informati correttamente, le delibere adottate possono risultare fragili e facilmente impugnabili.
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