Se un veicolo operativo, ad esempio un trattore o una gru, provoca un danno, per molto tempo non è stato chiaro in quali casi questo danno sia coperto dall’assicurazione RC auto e in quali no. Recentemente, la questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione in modo tale che tutti gli incidenti che coinvolgono un veicolo sono coperti dall’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore se
- si sono verificati in un luogo pubblico (ad esempio, una strada pubblica) o in un luogo privato equivalente (ad esempio, l’area di scarico di un’azienda);
- il veicolo responsabile dell’incidente era utilizzato in conformità alla sua “funzione abituale”
Di conseguenza, anche gli incidenti causati da una gru che si trovava sul marciapiede durante le operazioni di carico e scarico erano coperti dall’assicurazione RC auto.
Tuttavia, con il Decreto Legislativo n. 184/2023, entrato in vigore il 28 dicembre 2023, il Codice delle Assicurazioni è stato modificato e la situazione giuridica è stata adeguata alle norme comunitarie. Secondo la nuova normativa, in futuro l’obbligo assicurativo previsto per veicoli a motore (e quindi anche la copertura assicurativa) varrà soltanto se il veicolo viene utilizzato come mezzo di trasporto (!) al momento dell’incidente, il che ora vale anche per le aree non accessibili al pubblico.
In futuro, quindi, il caso della gru di cui sopra non sarà più coperto dall’assicurazione RC auto, poiché al momento dell’incidente il veicolo non era utilizzato come mezzo di trasporto, bensì come mezzo di lavoro. Le compagnie di assicurazione, gli intermediari assicurativi e gli assicurati dovranno tenere conto di questo mutato quadro normativo e verificare se i danni eventualmente causati dai veicoli operativi sono coperti da una polizza di responsabilità civile “ordinaria”. Occorre inoltre verificare se l’assicurazione RC auto è ora obbligatoria per i veicoli utilizzati esclusivamente in aree non accessibili al pubblico.